ISTRUZIONE - ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 30-03-2018, n. 3580

ISTRUZIONE - ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 30-03-2018, n. 3580

Il diploma AFAM del c.d. vecchio ordinamento (conseguito, cioè, prima del 1999 e dell'entrata in vigore della L. n. 508 del 1999), non può essere riconosciuto ai fini del valore abilitante all'insegnamento. Pur prescindendo dall'omessa tempestiva impugnazione dei decreti ministeriali ed, in particolare, del D.M. 16 marzo 2007, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 605, lett. c, della L. n. 296 del 2006, veniva disposto il primo aggiornamento delle graduatorie permanenti, che la stessa legge finanziaria per il 2007 aveva chiuso con il dichiarato fine di portarle ad esaurimento, anche a prescindere dal valore abilitante del titolo fatto valere, ciò che osta all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento è proprio la preclusione normativa contenuta nel richiamato art. 1, comma 605, lett. c, della L. n. 296 del 2006, successivamente ribadita dall'art. 14, comma 2-ter, del D.L. n. 216 del 2011, convertito in L. n. 14 del 2012.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2018, proposto da:

S.R. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Raimondo, Domenico Ligato, Daniela Berardelli, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Raimondo in Roma, viale Angelico, 78;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

D.F.;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

anche inaudita altera parte,

del D.M. n. 400 del 2017 del 12 giugno 2017 e pubblicato in data 13 giugno 2017, nella parte in cui il Ministero non ha previsto la possibilità di inserimento, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola, per coloro che sono in possesso di Diploma "AFAM" e/o del titolo di Dottore di Ricerca;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, prodromico e consequenziale;

e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle II Fasce delle rispettive Graduatorie di Istituto (G.I.) per le classi "A31 -A34 - A50 - A51 - A52 - A46 - A43 - A33 - A37 - AB55 - A064 - A053 - A029 - A030 - AB56 - A28";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ritenuto che, con il ricorso in decisione - giunto a questo TAR in sede di trasposizione da ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato alla controparte in data 9 ottobre 2017 e rispetto al quale l'amministrazione, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199 del 1971, aveva presentato atto di opposizione -, i ricorrenti indicati in epigrafe, in possesso di diploma AFAM- Alta Formazione Artistica e Musicale ovvero del titolo di dottori di ricerca, hanno domandato l'annullamento, previa sospensione cautelare, anche inaudita altera parte, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 400 del 12 giugno 2017, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola per il triennio 2014/17, nelle parti in cui non consentono l'inserimento di coloro che, come i ricorrenti, sono in possesso del diploma AFAM o del titolo di dottore di ricerca;

che i ricorrenti hanno sollevato le censure di nullità per violazione di precedenti pronunce giurisdizionali, di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ivi inclusa la disparità di trattamento, di violazione della direttiva n. 2005/36/CE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e del D.Lgs. n. 206 del 2007, ed infine di violazione dei principi di uguaglianza e di trasparenza nell'accesso alla pubblica amministrazione;

che, con decreto n. 317 del 2018, il Presidente di questa Sezione ha respinto la domanda di misure cautelari monocratiche;

che si è quindi costituito in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

che alla camera di consiglio del 20 marzo 2018, chiamata per la discussione dell'incidente cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato che la causa può essere decisa con sentenza in forma semplificata, all'esito della discussione sulla domanda cautelare, ricorrendone tutti i presupposti a norma dell'art. 60 cod. proc. amm.;

che il ricorso, per la parte riguardante l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento, non è fondato;

che - pur prescindendo dall'omessa tempestiva impugnazione dei rilevanti decreti ministeriali ed, in particolare, del D.M. 16 marzo 2007, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 605, lett. c, della L. n. 296 del 2006, veniva disposto il primo aggiornamento delle graduatorie permanenti, che la stessa legge finanziaria per il 2007 aveva "chiuso" con il dichiarato fine di portarle ad esaurimento - deve qui richiamarsi la giurisprudenza della Sezione la quale ha più volte evidenziato che, anche a prescindere dal valore abilitante del titolo fatto valere, ciò che osta all'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento è proprio la preclusione normativa contenuta nel richiamato art. 1, comma 605, lett. c, della L. n. 296 del 2006, successivamente ribadita dall'art. 14, comma 2-ter, del D.L. n. 216 del 2011, convertito in L. n. 14 del 2012 (si vd., tra le tante, di recente: TAR Lazio, Roma, questa sez. III-bis, sent. n. 2739 del 2018); né, del resto, risulta agli atti che i ricorrenti abbiano presentato, a suo tempo, domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento prima della chiusura delle stesse;

che, del resto, la preclusione all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, in quanto ormai chiuse secondo il dettato della legge, è di recente stata ribadita anche dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sent. n. 11 del 2017, alla quale in questa sede il Collegio non può che rinviare;

che, peraltro, con specifico riguardo a coloro che, come alcuni dei ricorrenti, sono in possesso di un diploma AFAM del c.d. "vecchio ordinamento" (conseguito, cioè, prima del 1999 e dell'entrata in vigore della L. n. 508 del 1999), questa Sezione ha più volte affermato che a tale titolo non può essere riconosciuto valore abilitante all'insegnamento, con argomenti ai quali, in questa sede, non può che rinviarsi (cfr., tra le ultime, TAR Lazio, Roma, questa sez. III-bis, sentt. nn. 3035 e 3075 del 2018);

che, invece, con riguardo alla parte del ricorso con la quale i ricorrenti hanno domandato l'inserimento della seconda fascia delle graduatorie di istituto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

che, al riguardo, come la Sezione ha già avuto modo di osservare (cfr., tra le tante, di recente, le sentt. nn. 2291 e 2938 del 2018), quando viene impugnata direttamente una graduatoria di istituto o un provvedimento di mancata inclusione nella stessa, trattandosi di atti di per sé privi di valenza macro-organizzatoria, che costituiscono espressione di poteri datoriali, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria secondo il principio della c.d. translatio iudicii;

che le spese di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-bis, definitivamente pronunciando,

a) respinge il ricorso in epigrafe, nella parte indicata in motivazione;

b) dichiara, per il resto, il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

c) compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore


Avv. Francesco Botta

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